Di seguito sono descritti i principali servizi diretti al pubblico erogati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. Per ciascun servizio sono riportate tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente, ma le Segreterie sono comunque disponibili ad offrire supporto ed informazioni sugli stessi anche telefonicamente.
(Estratto dalla Carta dei Servizi 2026, pubblicata al seguente link)
SERVIZI CIVILI
7.1 Segnalazioni a tutela del minore.
Tutti possono segnalare situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di tutela giudiziaria e la legge attribuisce un ruolo fondamentale nella segnalazione di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio a Servizi Sociali, Enti locali, Istituzioni scolastiche e Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tutte le segnalazioni vengono ricevute e lavorate dall’Ufficio del Registro Generale.
A seguito di approfondite indagini, mediante il ricorso ai Servizi sociali operanti sul territorio o alla sezione di Polizia Giudiziaria incardinata presso la Procura stessa, il Pubblico Ministero può formulare richieste al Tribunale per i Minorenni per chiedere gli opportuni interventi attraverso l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale iniziativa ai fini della emissione di provvedimenti in ordine alla adottabilità.
SERVIZI PENALI
7.2 Deposito di denunce e querele scritte.
Il soggetto che abbia la necessità di depositare un atto di querela o una denuncia, deve sapere che ciò è possibile solo se l'atto è già redatto in forma scritta.
Per eventuali querele e/o denunce orali occorre rivolgersi agli uffici di Polizia Giudiziaria collocati nel territorio (Stazioni Carabinieri, Uffici di Polizia Stato e
Comandi di Guardia di Finanza). Il deposito lo può richiedere l'interessato o il suo difensore munito di apposita delega. In caso di parte offesa minorenne, la querela può essere depositata dal genitore, dal tutore o da un eventuale curatore speciale.
Tutte le nuove segnalazioni vengono ricevute e lavorate dall’Ufficio del Registro Generale.
7.3 Deposito istanze e memorie.
Il deposito è consentito ai soggetti legittimati di presentare istanze, così come previsto dal codice di procedura penale: la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore o, a seconda dei casi, la parte offesa ed il rispettivo difensore.
Il deposito è effettuato presso l’Ufficio del Registro Generale o la segreteria penale.
7.4 Richiesta certificato dei carichi pendenti.
È un certificato che riporta l'indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato. Nel caso di minori il certificato dei carichi pendenti è rilasciato solo a carico di soggetti che abbiano compiuto anni 14.
La parte se maggiorenne, l'avvocato nominato o l‘esercente la responsabilità genitoriale potrà fare richiesta presso l’Ufficio del Registro generale compilando apposito modulo. Insieme alla richiesta, occorre presentare documenti di identità dell'interessato per cui si richiede il certificato e del richiedente. Occorre, altresì, eventuale atto di nomina dell'avvocato.
Quanto ai costi, è necessaria:
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 16,00
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,92 se il certificato viene rilasciato dopo 3 giorni (senza urgenza);
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da € 7,84 se rilasciato con urgenza.
7.5 Richiesta certificato delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 c.p.p.
È un certificato che consente di conoscere se il nominativo del richiedente sia iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato e/o di parte offesa e di accertarsi che non vi sia alcuna richiesta in tal senso. Non tutte le iscrizioni sono comunicabili. La richiesta, per iscritto, è soggetta, comunque, ad autorizzazione da parte del Procuratore. L'indagato o la persona offesa e i rispettivi difensori sono legittimati a farne richiesta presso l’Ufficio del Registro Generale.
L'avvocato può richiedere il certificato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo certificato: procmin.sassari@giustiziacert.it, allegando alla istanza una fotocopia fronte/retro del documento di identità dell'interessato e l’atto di nomina.
Il Certificato ai sensi dell'art. 335 è gratuito.
7.6 Richieste di dissequestro.
È la procedura necessaria per ottenere la restituzione di un bene sequestrato nell'ambito di un procedimento penale che è ancora nella fase delle indagini preliminari. La richiesta e, quindi, il suo accoglimento, sarà oggetto di valutazione da parte del P.M. titolare dell'indagine che valuterà l'opportunità se non permane la necessità per le attività in corso. Se è già stata esercitata l'azione penale ed il fascicolo è stato trasmesso all'Ufficio GIP-GUP, è il giudice che deve decidere dell'istanza, quindi il Pm trasmette l'istanza con il proprio parere non vincolante.
La persona che ha diritto alla restituzione può fare richiesta per iscritto presso l’Ufficio del Registro Generale o la Segreteria del Magistrato che ha adottato il provvedimento, gli Avvocati, muniti di procura se non già indicati agli atti, possono richiederla tramite pec procmin.sassari@giustiziacert.it.
7.7 Visione di fascicoli e richiesta copie ex art. 408 e 411 c.p.p.
Si tratta della possibilità, offerta alla persona offesa di essere informata circa l’emissione di una richiesta di archiviazione. L’interessato o il suo difensore, dopo la ricezione dell’avviso di archiviazione ex art. 408 o 411 cpp., possono prendere visione degli atti ed eventualmente estrarne copia al fine di presentare opposizione, con richiesta motivata, di prosecuzione delle indagini preliminari, quando il P.M. presenta al giudice richiesta di archiviazione.
Per la visione del fascicolo occorre presentare un documento d'identità in corso di validità e la nomina del difensore nel caso in cui sia il difensore a richiedere la visione del fascicolo. Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo, occorre pagare i diritti di cancelleria per l'eventuale estrazione di copie.
7.8 Visione di fascicoli in fase di indagini preliminari o di dibattimento e richiesta copie.
I fascicoli pendenti in fase di indagine preliminare per i quali è stato emesso l'avviso di conclusione indagini (cioè quando il P.M. se non deve formulare richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., ha concluso le indagini preliminari) possono essere consultati dalle parti e dai rispettivi difensori. Prima dell'Avviso conclusione indagini, l'interessato potrà presentare istanza che dovrà essere sottoposta al P.M. titolare del fascicolo per l'autorizzazione. Legittimati alla visione sono l'imputato, la parte offesa, i rispettivi difensori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Per la visione del fascicolo, occorre un documento d'identità in corso di validità ed un'istanza scritta. Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo, occorre pagare i diritti di cancelleria per l'eventuale estrazione di copie.
L’avviso di conclusione indagini ex art, 415 bis cpp contiene la precisazione che entro il termine di 20 gg. dalla ricezione le parti hanno facoltà di:
1. presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione rela-tiva ad investigazioni del difensore;
2. chiedere a quest’ufficio il compimento di atti di indagine;
3. presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
L’avviso ex art. 415 bis cpp, nel procedimento minorile, inoltre, ex art. 27-bis D.P.R. 448/1988 - Percorso di rieducazione del minore (introdotto dal Decreto Legge 15 settembre 2023 n. 123), contiene la precisazione che, accertata la sussistenza di un reato che non riveste particolare gravità e per il quale la legge prevede la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di
reclusione, il Pubblico Ministeri procedente propone la definizione anticipata del procedimento mediante percorso rieducativo. Tale proposta è subordinata alla condizione che l’indagato acceda ad un percorso di reinserimento e rieducazione civica/sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentito l’USSM e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione, a titolo gratuito, con enti del Terzo Settore oppure lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, laddove l’indagato decidesse di accettare la proposta di definizione anticipata del procedimento ex art. 27 bis D.P.R. 448/1988, dovrà depositare, presso la Segreteria del Magistrato scrivente, il programma rieducativo. Tale programma dovrà essere redatto in concerto con l’USSM SEDE, reperibile ai seguenti indirizzi:
Ufficio Servizi Sociali Minorili presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari – Direttore dell’USSM dott.ssa Daniela Pirastu
Indirizzo: Viale Papa Paolo II n. 6
Numero di telefono: 079 2633024
PEC: prot.ussm.sassari@giustiziacert.it
SERVIZI AMMINISTRATIVI
7.9 Liquidazione delle spese di giustizia.
Ai sensi dell'art. 71 del TU delle Spese di giustizia D.P.R. 115/2002, gli ausiliari del magistrato (consulenti, custodi giudiziari, interpreti e traduttori etc) depositano istanza di pagamento per la prestazione eseguita (analisi chimiche, assistenza alle audizioni dei minori, custodia giudiziaria di veicoli in sequestro etc). La richiesta di pagamento dovrà essere completa di documentazione istruttoria ai fini della liquidazione e la Segreteria rilascerà un modulo da completare relativo ai dati anagrafici e fiscali del professionista o custode.
Le richieste devono essere depositate presso la Segreteria del magistrato che ha dato l’incarico.
Si ricorda che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla prestazione.
7.10 Acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio giudiziario.
Lo strumento privilegiato per gli acquisti è il Mercato Elettronico della PA. (MEPA). Punto ordinante è il Procuratore della Repubblica.
A seguito di regolare fornitura e/o di regolare prestazione dei servizi, i fornitori sono autorizzati a presentare fattura elettronica. La Segreteria contabile, dopo aver verificato la correttezza della fattura (che sia conforme all’atto di stipula e al documento di trasporto), provvede alla sua accettazione e al suo invio per il pagamento al competente Funzionario Delegato, previa predisposizione del decreto di pagamento a firma del Procuratore della Repubblica. Entro 15 giorni la Procura per i Minorenni invia all'Ufficio del competente Funzionario Delegato
presso la Procura Generale la fattura corredata dalla documentazione occorrente alla sua liquidazione: decreto di pagamento del Punto Ordinante, determina di autorizzazione all'acquisto ministeriale o del Capo dell'Ufficio in base alla tipologia di acquisto effettuato, documentazione di stipula su MePa, Codice Identificativo di Gara, modulo di tracciabilità dei flussi finanziari e DURC in corso di validità.